Art. 1.
(Ambito di applicazione).

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle vittime di tutti i reati commessi nel territorio dello Stato, cittadini e stranieri, nei limiti e alle condizioni da essa stabiliti.
      2. Si intende per «vittima» la persona offesa dal reato e, quando questa sia deceduta in conseguenza del reato, i suoi prossimi congiunti, chi è legato alla persona offesa dal vincolo di adozione e chi, pur non essendo suo coniuge, come tale conviveva stabilmente con essa.